Anche da questo blog chiediamo al Consiglio dei Ministri di ritirare il DDL che imporrebbe l'iscrizione al ROC anche dei semplici blog.
Ma cosa è questa benedetta Internet Tax ? Ha qualcosa a che fare con la la nuova legge sull'editoria ? Ed il ROC (o R.O.C.), cos'é ?
Vediamo di spiegare con calma (lo so è difficile) la nuova magia del governo Prodi che sta mettendo in subbuglio l'intera blogosfera italiana (a quanto pare questo governo ama traballare).
il 12 ottobre 2007 il governo su proposta del Presidente del Consiglio, Romano Prodi ha lavorato per l'approvazione di una nuova legge sull'editoria (Internet Tax) (Consiglio dei Ministri n. 69 del 12 ottobre 2007).
ecco il punto saliente:
- un disegno di legge per la nuova disciplina dell’editoria quotidiana, periodica e libraria, che conferisce al Governo una delega per l’emanazione di un testo unico finalizzato al riordino dell’intera legislazione del settore. In coerenza con i principi costituzionali in materia, la riforma promuove un crescente pluralismo ed un maggiore sostegno all’innovazione, all’occupazione, alla trasparenza delle provvidenze pubbliche; sul testo è stato acquisito il parere della Conferenza unificata.
La nuova legge va a riformare la precedente legge sull'editoria, andando a trattare anche le argomentazioni connesse ad internet. Ecco il link alla nuova disciplina dell'editoria e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico sul riordino della legislazione nel settore editoriale (disegno di legge 3 agosto 2007).
http://www.governo.it/Presidenza/DIE/doc/DDL_editoria_030807.pdf
Nel dettaglio, gli articoli più importanti per i blogger sono i seguenti:
Art. 1 (Finalità generali)
- La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana, periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio del pluralismo dell'informazione affermato dall'articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati.
- Tale disciplina mira all'arricchimento della produzione e della circolazione dei prodotti editoriali, allo sviluppo delle imprese e del settore editoriale in conformità ai principi della concorrenza e del pluralismo, al sostegno all'innovazione e all'occupazione, alla razionalizzazione e alla trasparenza delle provvidenze pubbliche, nel rispetto dei principi affermati dallo stesso articolo 21 della Costituzione, delle competenze assegnate alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione, delle norme comunitarie, della giurisprudenza costituzionale.
Art. 2 (Definizione del prodotto editoriale)
- Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
- Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
- La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi.
Art. 5 (Esercizio dell'attività editoriale)
- Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L'esercizio dell'attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.
Art. 6 (Registro degli operatori di comunicazione)
- Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l'attività editoriale sono tenuti all'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249. Sono esclusi dall'obbligo della registrazione i soggetti che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.
Art. 7 (Attività editoriale su internet)
- L'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
- Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni.
Ho riportato gli articoli più rilevanti evidenziandone i punti salienti.
Nonostante le contraddizioni presenti, il d.d.l. nuova disciplina editoria quotidiana (ormai noto come Internet Tax) è stato approvato; ecco, descritto in ordine sparso, il futuro della rete italiana:
- saranno considerati prodotti editoriali, anche i siti web non a scopo di lucro, quali blog, siti personali etc.
- in caso di denuncia penale un sito personale può avere responsabilità penali aggravate in quanto soggetto alla normativa sulla stampa
- i privati, pubblicando su internet, fanno attività editoriale
- probabilmente i blogger saranno considerati responsabili di commenti offensivi lasciati dai lettori
- tutti i siti web che fanno informazione dovranno essere iscritti al ROC; secondo Spataro l'iscrizione al ROC richiede tempi biblici e costi indotti non indifferenti.
Io non mi esprimo, non vorrei fare informazione, formazione o divulgazione. Vi chiedo solo una cosa: in Francia, Germania, UK, U.S.A., Giappone, Argentina, Brasile e India come funziona l'editoria ? I siti web sono già considerati prodotti editoriali ?
credo proprio di no ?
Beh, almeno in questo siamo stati i primi!
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