BARILE-Nel prossimo fine settimana la cittadina arberesche apre la 48a Sagra del Marroncino di Melfi contestualmente alla città normanna vede la collaborazione delle due Pro-loco. Infatti le due città daranno vita ad un importante sodalizio per meglio valorizzare il "Marroncino di Melfi" e le due comunità unite nel sostenere l’associazione all'uopo costituita per raggiungere l'ambito riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta. I due comuni del vulture hanno realizzato una efficace intesa tesa ad aprire questa grande e straordinaria manifestazione con la partecipazione di tutta la zona del vulture, per presentare ai visitatori, turisti, esperti e cittadini un grande evento che negli anni futuri è destinato a crescere ulteriormente e che potrebbe affermarsi come appuntamento immancabile per i gourmets a livello nazionale. L’intesa raggiunta dalle due amministrazioni consente anche di abbinare alla castagna un altro prodotto di grande pregio del territorio qual'è il vino Aglianico del vulture DOC. insieme rappresentano una sintesi sontuosa di alta gastronomia e di grande pregio gastronomico, che insieme raccontano l'anima di un territorio. Infatti i due prodotti sono da secoli l’abbinamento vincente di chiunque degusta le caldarroste accompagnandolo con un sorso di vino. La storia di questi due prodotti di eccellenza inizia oltre duemila anni fa: la castagna e il vino, amanti per contrasto sia per caratteristiche organolettiche sia per forma che per colore si dettero appuntamento in Italia, alcuni dicono proprio sul Vulture, per consumare una notte di passione. Il letto di nozze avrebbe dovuto essere appunto una caldarrosta accompagnata da fiumi di vino. L’Italia è stato il primo paese in Europa, forse nel mondo, a produrre castagne (ha toccato e superato anche le 800.000 tonnellate annue) ed ora la sua entità non supera le 70.000 tonnellate! Il prodotto dei secoli passati, molto eterogeneo, era costituito per la maggior parte da castagne, spesso selvatiche, essenzialmente destinate all’essiccazione da cui ottenere “castagne bianche” e “farina dolce” per l’alimentazione umana. Dopo un lungo periodo di declino la castanicoltura ha ripreso interesse anche commerciale. Cresce la produzione di frutti pregiati in particolare dei “marroni”, da tutti riconosciuti i migliori in fatto di sapidità, salubrità, valore nutritivo e dietetico. Ma il castagno non produce solo frutti: produce pregevole legname; produce attività turistica, agrituristica e di ristorazione per tutto l’anno, tenuto conto della grande variabilità del paesaggio che si diversifica nel corso delle stagioni e delle possibilità di conservare derivati dei frutti, con moderne tecnologie, per tutto l’anno. L’apertura della manifestazione focalizzerà l’attenzione sulle potenzialità di una zona che vuole rappresentarsi al meglio attraverso i prodotti tipici con la sua storia , la cultura e la proverbiale cordialità della gente del Vulture. Una grande intesa tra due entità tra le più vivaci che si uniscono per dare l’idea di una zona coesa su un progetto di una provincia che di fatto si muove concretamente senza titubanze anzi accelerando un processo che venga colto anche dalle altre comunità . Per tornare all’evento sagra il prologo si apre nel pomeriggio di venerdì a Barile presso il centro sociale Don Domenico Telesca con il convegno : Il Marroncino di Melfi I.G.P. come prospettiva di sviluppo del Vulture con la partecipazione delle amministrazioni comunali e dei rappresentanti dell’Associazione . Successivamente si procederà all’inaugurazione dell’antico forno a legna ubicato nel centro storico dello “scescio” uno spaccato della civiltà rurale dove per secoli si è cotto il pane . Dalle 19.00 in poi la festa in piazza steccato e per tutto il centro cittadino con l’allestimento di una varolata e di una botte di vino oltre alle rappresentazioni di altri prodotti tipici locali il pane casereccio , le focacce e la pizza dell’antico forno di Rionero, i prodotti della cooperativa Riserva Piano del Conte , l’olio extravergine dei frantoi che verranno offerti in degustazione. la manifestazione sarà allietata dal gruppo folk “A Naninella” di Rapone. sabato e la domenica poi la festa ritorna a Melfi per rappresentare uno degli eventi più sontuosi e antichi della regione tra sapori di suoni e colori d’autunno. (comunicato stampa Comune di Barile)
Da oggi postare un articolo è ancora più semplice! Basta infatti mandarlo a: terenzio.bove@aiab.it
mercoledì 17 ottobre 2007
48a SAGRA DELLA VAROLA DI MELFI: la manifestazione apre i battenti venerdì 19 a Barile
domenica 14 ottobre 2007
LEGGE REGIONALE 18 DEL 2002
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 20-05-2002
REGIONE BASILICATA
“Disposizioni per la precauzione in materia alimentare e per la coltivazione, l’allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi modificati e di prodotti da essi derivati. Norme per la produzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche”.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 35 del 24 maggio 2002
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
TITOLO I
DEGLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
territorio e la qualità, specificità, originalità e territorialità della
propria produzione agro-alimentare.
iniziative in materia alimentare al rispetto del principio di
precauzione ed in base ad esso adotta ogni opportuna cautela
e si attiene a prudenza nell’adozione di ogni provvedimento,
allorquando non siano individuati elementi scientifici dotati di
attendibilità che escludano la produzione di eventi dannosi per
la salute umana, anche solo potenziali, come conseguenza
dell’impiego, dell’utilizzo ovvero dell’assunzione di prodotti
alimentari.
propri cittadini, applica il principio di precauzione nelle decisioni
che riguardino in particolare l’uso per qualunque fine di
organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi
derivati.
previsti dall’art. 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n.206.
rischi sulla salute umana e sull’ambiente derivanti dalla
coltivazione, dall’allevamento e dall’uso a scopi alimentari degli
organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi
derivati.
6. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la
sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti obiettivi:
a) mantenere la biodiversità;
b) ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno
sviluppo durevole e del mantenimento dell’alto valore del
paesaggio agrario regionale.
ARTICOLO 2
Divieto di coltivazione e di allevamento, a qualsiasi titolo, sui
terreni di proprietà pubblica, collettiva e nelle aree a qualunque
titolo protette.
1. E’ fatto divieto di coltivazione e di allevamento di piante e
animali geneticamente modificati o di altro tipo di organismi
geneticamente modificati sui terreni di proprietà del demanio
regionale, sui terreni di proprietà collettiva ricadenti nel territorio
regionale e nelle aree limitrofe a questi, nel raggio di almeno
due chilometri.
2. A fini sperimentali si seguono le procedure previste dall’art. 7
del Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n.206.
3. Nelle aree protette regionali, nei territori di interesse collettivo
regionale individuati ai sensi della legislazione vigente in
materia, e nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un
marchio o da una qualunque denominazione o specificazione
di qualità riconosciuta dall’Unione Europea, è fatto divieto di
usare organismi geneticamente modificati anche a fini
meramente sperimentali, sia all’interno dei citati luoghi che
nelle zone limitrofe nel raggio di almeno due chilometri.
4. E’ fatto divieto di coltivazione e di allevamento di organismi
geneticamente modificati anche a soli fini sperimentali nei
terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno due
chilometri da qualunque azienda che segue i metodi
dell’agricoltura biologica o che a qualunque titolo riceva
sostegno per l’applicazione di misure agroambientali, in
ossequio alla legislazione vigente.
5. E’ fatto divieto di coltivazione e di allevamento di organismi
geneticamente modificati, nei siti inseriti in appositi elenchi
predisposti dalla Regione nell’ambito della rete regionale di
protezione della biodiversità e nelle zone limitrofe per una
distanza di almeno due chilometri.
6. Gli agricoltori — singoli o associati — e i proprietari di terreni,
al fine di tutelare la qualità delle loro produzioni e il valore
ambientale dei loro beni, possono fare richiesta alla Regione di
dichiarare i terreni di loro pertinenza privi della presenza di
organismi geneticamente modificati. Nella zona di rispetto di
almeno due chilometri da tali siti è fatto divieto di usare
organismi geneticamente modificati, anche a soli fini
sperimentali.
7. Per la richiesta di cui al precedente comma 6 è osservata la
procedura di cui all’art.8 della Legge regionale 27 aprile 1999
n. 14.
8. Un regolamento di attuazione, adottato dalla Giunta
Regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente
competente, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, regolerà gli effetti del presente articolo.
ARTICOLO 3
Modifiche all’art. 7, comma 2, della Legge regionale 27 aprile
1999 n. 14 — Disciplina delle produzioni biologiche regionali
1. All’art.7, comma 2, della Legge regionale 27 aprile 1999 n.
14 sono aggiunte, dopo la lettera c) della sezione I, le seguenti
parole:
“d) aziende i cui terreni siano stati dichiarati privi della presenza
di organismi geneticamente modificati, ai sensi della normativa
regionale vigente”.
ARTICOLO 4
Divieto di coltivazione in pieno campo di piante transgeniche
1. Salva la sperimentazione autorizzata dal Ministero della
Salute ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 206 e
nelle more della messa a punto di protocolli idonei e specifici
per la valutazione dei rischi di impatto sui sistemi agrari
regionali, a tutela delle risorse genetiche e degli stessi sistemi
agrari e naturali regionali è comunque vietata la coltivazione in
pieno campo e su tutto il territorio regionale di piante
geneticamente modificate.
ARTICOLO 5
Esclusione dalla protezione dei marchi o di una qualunque
denominazione o specificazione di qualità
1. Sono escluse dalla possibilità di accedere ai marchi o a
qualunque denominazione o specificazione di qualità per i loro
prodotti le aziende agricole che, per le produzioni oggetto di tali
marchi, utilizzino organismi geneticamente modificati,
comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima,
coadiuvanti, additivi o ingredienti.
ARTICOLO 6
Ristorazione collettiva
1. Nelle attività di ristorazione collettiva di scuole e asili, mense
universitarie, ospedali, luoghi di cura presenti nel territorio
regionale, negli uffici pubblici appartenenti alla regione, alle
province, ai comuni, anche se gestite da soggetti privati
convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti
contenenti organismi geneticamente modificati.
2. I soggetti gestori di cui al comma 1 sono tenuti a verificare
l’assenza negli alimenti somministrati di organismi
geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.
3. Al fine di favorire la corretta informazione degli utenti, i
soggetti gestori di cui al comma 1 hanno l’obbligo di esporre in
modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti
somministrati ed, in particolare, la dichiarazione di assenza
dell’uso di materie prime e derivate contenenti organismi
geneticamente modificati.
ARTICOLO 7
Etichettatura dei prodotti per l’alimentazione umana ed animale
1. In ottemperanza alle disposizioni dell’Unione Europea in
materia di etichettatura, è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi
commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi
appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero
commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in
vendita siano dotati di adeguata etichettatura indicante
l’eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o
di prodotti da essi derivati.
2. I prodotti contenenti organismi geneticamente modificati
devono essere comunque esposti al pubblico in modo
chiaramente ed inequivocabilmente identificabili e separati in
appositi ed esclusivi contenitori e/o scaffali.
3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti
esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati
possono darne comunicazione alla Regione Basilicata entro il
30 giugno di ogni anno al fine di essere inseriti nell’elenco di
tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della
Regione.
ARTICOLO 8
Ricerca
1. La Regione Basilicata riconosce titolo preferenziale alle
ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e alla
individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse
geneticamente autoctone nonché alla relativa creazione
varietale basata su genotipi locali, tradizionali o antichi di
interesse agrario.
2. Analogo titolo preferenziale è altresì riconosciuto alle ricerche
finalizzate alla verifica dei rischi connessi alla coltivazione degli
organismi geneticamente modificati.
3. La Regione Basilicata, al fine di valorizzare le risorse
genetiche o del germoplasma, promuove la collaborazione di
enti di ricerca e di divulgazione fra di essi e con altre Istituzioni
pubbliche presenti sul territorio regionale, indirizzandoli alla
valorizzazione delle produzioni tipiche regionali.
4. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le
ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica
finalizzate alla creazione varietale e/o alla selezione animale.
ARTICOLO 9
Compiti di informazione
1. La Regione Basilicata si impegna a comunicare le
informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberate e
l’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute ai comuni
sul cui territorio insistono le sperimentazioni, nello spirito e
secondo le indicazioni contenute nella direttiva CE 90/313 del 7
giugno 1990 in materia di trasparenza sulle informazioni
concernenti l’ambiente e del Decreto Legislativo n.39 del 24
febbraio 1997.
2. Il Comune, a sua volta, comunica l’autorizzazione alla
sperimentazione agli agricoltori confinanti con l’azienda in cui
si effettua la sperimentazione stessa.
TITOLO II
DELL’USO DI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI
ARTICOLO 10
Consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali
1. La Regione promuove il consumo nelle attività di ristorazione
collettiva, di cui al precedente art.6, di prodotti biologici ottenuti
secondo la normativa prevista dai regolamenti comunitari e con
i metodi indicati nella Legge regionale 27 aprile 1999 n. 14,
nonché di quelli tipici e tradizionali.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano
prioritariamente alle attività di ristorazione collettiva nelle scuole
ed asili, nelle mense universitarie, negli ospedali, nei luoghi di
cura presenti nel territorio regionale, negli uffici pubblici
appartenenti alla Regione, alle province, ai comuni, anche se
gestiti da soggetti privati convenzionati, e ad ogni altra attività di
fornitura di pasti, di seguito denominate “mense”.
3. Per il conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente
comma 1, la Regione eroga contributi in favore degli enti
gestori delle attività di ristorazione collettiva.
ARTICOLO 11
Forniture e loro aggiudicazione
1. Per l’ottenimento dei contributi di cui al comma 3 dell’art. 10, i
gestori dei servizi di ristorazione collettiva devono fornire i pasti
delle proprie mense utilizzando prevalentemente:
- prodotti di origine vegetale provenienti da coltivazioni e da
trasformazioni biologiche ottenute a norma del Regolamento
CEE 2092/1991 e successivi;
- prodotti di origine animale ottenuti secondo le modalità
indicate dall’art.2 comma 2 della Legge regionale 27 aprile
1999, n. 14 così come disciplinate dal Reg. CE 1804/99 e
relative norme attuative nazionali;
- prodotti dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o
dichiarati tradizionali ai sensi del Regolamento approvato con
Decreto del Ministro per le Politiche Agricole n. 350 dell’8
settembre 1999.
2. Per utilizzo dei prodotti indicati al comma 1, si intende
l’impiego degli stessi per il confezionamento dei pasti in una
percentuale non inferiore al 30 per cento del totale, così come
rilevabile dai relativi contratti di fornitura.
3. I prodotti devono essere assoggettati rispettivamente al
regime di controllo di cui al citato Regolamento CEE
n.2092/1991, tramite gli Organismi di controllo a ciò deputati, o
agli altri regimi di certificazione e di controllo identificati dal
proprio provvedimento di tipicità o disciplinare di produzione.
ARTICOLO 12
Contributi
1. L’Amministrazione Regionale, è autorizzata ad erogare
contributi:
a) per l’utilizzo dei prodotti indicati all’articolo 11, comma 1,
nella misura massima del 30 per cento calcolato sull’importo
totale della spesa sostenuta nell’anno precedente dai soggetti
indicati all’art. 10 della presente legge, e secondo criteri stabiliti
dalla Giunta Regionale, che tengano conto della prevalenza di
cui all’art.11 comma 2;
b) per iniziative di educazione alimentare degli utenti, di
aggiornamento professionale del personale scolastico e
addetto ai servizi di mensa nella misura massima del 50 per
cento della spesa.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta Regionale
stabilisce anche i criteri di individuazione delle priorità previste
all’art.10 comma 2.
ARTICOLO 13
Produzioni biologiche regionali
1. Nell’ambito dei compiti di promozione ed incentivazione della
produzione biologica ed integrata nel territorio regionale,
assunti dalla Regione ai sensi degli articoli 10 ed 11 della
Legge regionale 27 aprile 1999 n. 14, i contributi previsti
dall’art.12, lett. a), sono aumentati fino alla misura massima
del 50 per cento, calcolato sull’importo totale della spesa
sostenuta nell’anno precedente dai soggetti indicati all’art. 10
della presente legge, nel caso di utilizzo prevalente dei prodotti
indicati all’articolo 11, comma 1 ottenuti da aziende iscritte negli
elenchi regionali di cui all’art.7 della Legge regionale 27 aprile
1999, n. 14.
2. L’utilizzo prevalente di prodotti provenienti dalle aziende
iscritte negli elenchi regionali di cui all’art.7 della Legge
regionale 27 aprile 1999, n. 14 è rilevato con le modalità
prescritte dall’art.11, comma 2, della presente legge.
TITOLO III
DEI COMPITI DI INFORMAZIONE, EDUCAZIONE
ALIMENTARE E CONTROLLO
ARTICOLO 14
Informazione ed educazione alimentare
1. La Regione Basilicata, in osservanza al principio di
precauzione di cui all’art.1 della presente legge, organizza,
promuove, sostiene e realizza campagne di informazione ed
educazione dei cittadini, dirette in particolare agli agricoltori, agli
operatori scolastici e sanitari, e ai consumatori sui rischi
eventuali per la salute e per l’ambiente derivanti dall’uso di
prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
2. I Comuni e gli altri enti indicati all’art. 10, comma 2, devono,
all’inizio di ogni anno, fornire agli utenti materiali informativi di
educazione alimentare e le seguenti informazioni sul servizio di
mensa:
a) le sue condizioni generali;
b) le tabelle dietetiche e i valori nutrizionali;
c) la natura, la quantità e i risultati dei controlli sanitari,
merceologici e sulle strutture compiuti dalle competenti autorità
pubbliche o eventualmente affidati ad enti privati specializzati;
d) la certificazione del mancato impiego di prodotti contenenti
organismi geneticamente modificati e dell’avvenuta verifica
effettuata ai sensi dell’art.6, comma 2;
e) l’eventuale impiego di prodotti biologici tipici e tradizionali,
con loro indicazione, e della loro eventuale prevalenza.
3. L’iniziativa di cui al comma 2 è comunicata al Dipartimento
Agricoltura e al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale.
ARTICOLO 15
Commissione di controllo — Istituzione, composizione e poteri
1. Al fine di garantire la corretta attuazione della presente legge,
è istituito un organismo denominato “Commissione di controllo
sugli organismi geneticamente modificati e sui prodotti da essi
derivati”.
2. La Commissione ha sede presso il Dipartimento
all’Agricoltura e dura in carica cinque anni. Essa è presieduta
dall’Assessore all’Agricoltura o da un suo delegato ed è
costituita:
a) da un esperto nominato dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale;
b) da un esperto nominato dal Preside della Facoltà di Agraria
della Università di Basilicata;
c) da un esperto nominato dall’Azienda Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
d) da un funzionario del Dipartimento Ambiente;
e) da un funzionario del Dipartimento della Sicurezza e
Solidarietà Sociale;
f) da un funzionario del Dipartimento Agricoltura;
g) da un funzionario del Dipartimento Attività Produttive;
h) da due esperti nominati dalle organizzazioni di difesa e di
rappresentanza dei consumatori.
3. La Commissione è nominata con provvedimento della
Giunta Regionale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge e successivamente entro 90 giorni dalla
scadenza.
4. La Commissione esercita i suoi poteri di controllo attraverso:
a) verifiche delle emissioni deliberate;
b) ispezioni nelle aree soggette a divieto di coltivazione di
Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.) ai sensi dell’art.2;
c) verifiche sulla ristorazione collettiva di cui all’art.6;
d) verifica dell’etichettatura negli esercizi commerciali;
e) ogni altra attività utile e necessaria ai fini della corretta
applicazione dei principi e all’osservanza dei divieti stabiliti
nella presente legge.
5. La Commissione potrà, nell’esercizio delle sue funzioni,
avvalersi della Polizia Provinciale e della Polizia Municipale
territorialmente competenti al fine di eseguire accertamenti,
sopralluoghi ed ogni altra necessaria attività.
6. La Commissione riferisce annualmente al Consiglio
Regionale sui risultati della sua attività. Ove la Commissione
accerti, a seguito delle verifiche e dei controlli effettuati, la
violazione degli obblighi o dei divieti imposti dalla presente
legge, lo comunica immediatamente all’ufficio competente per
ogni provvedimento conseguente.
TITOLO IV
NORME FINALI
ARTICOLO 16
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni contenute negli articoli 2, 5
e 6, commi 1 e 2, si applica una sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da un minimo di
2.500 euro ad un massimo di 10.000 euro.
2. Alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di cui alla
presente legge e all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma
1 provvedono i Comuni territorialmente interessati, ferme le
competenze della Commissione di cui all’art.15.
3. Per la ripartizione tra la Regione ed i Comuni degli importi
delle sanzioni comminate si applicano le disposizioni vigenti in
materia di decentramento e di federalismo fiscale.
ARTICOLO 17
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati per l’anno in corso in Euro 100.000, si provvede, in
termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della
predetta somma dalla U.P.B. 1211.01 Fondi Speciali per Spese
Correnti (corrente operativa) — Cap. 7465 “Fondo speciale per
oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi
regionali che si perfezionino successivamente all’approvazione
del Bilancio — Fondi Regionali — Spese correnti operative” — del
Bilancio di previsione della Regione per l’anno 2002 ed
istituzione nello stesso di apposita U.P.B. avente la
denominazione “Contributi per la introduzione dei prodotti
biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per le
iniziative di educazione alimentare degli utenti di
aggiornamento del personale scolastico ed addetto ai servizi di
mensa”.
2. Le leggi di Bilancio per gli anni successivi al 2002 fisseranno
gli importi dei relativi stanziamenti.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare al Bilancio
2002 le necessarie variazioni.
TITOLO IV
NORME FINALI
ARTICOLO 18
Pubblicazione
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 20 maggio 2002
BUBBICO