Volete inviarci un articolo?

Da oggi postare un articolo è ancora più semplice! Basta infatti mandarlo a: terenzio.bove@aiab.it

Si ricorda che gli articoli inviati senza firma o con carattere diffamatorio non saranno pubblicati

mercoledì 17 ottobre 2007

48a SAGRA DELLA VAROLA DI MELFI: la manifestazione apre i battenti venerdì 19 a Barile

BARILE-Nel prossimo fine settimana la cittadina arberesche apre la 48a Sagra del Marroncino di Melfi contestualmente alla città normanna vede la collaborazione delle due Pro-loco. Infatti le due città daranno vita ad un importante sodalizio per meglio valorizzare il "Marroncino di Melfi" e le due comunità unite nel sostenere l’associazione all'uopo costituita per raggiungere l'ambito riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta. I due comuni del vulture hanno realizzato una efficace intesa tesa ad aprire questa grande e straordinaria manifestazione con la partecipazione di tutta la zona del vulture, per presentare ai visitatori, turisti, esperti e cittadini un grande evento che negli anni futuri è destinato a crescere ulteriormente e che potrebbe affermarsi come appuntamento immancabile per i gourmets a livello nazionale. L’intesa raggiunta dalle due amministrazioni consente anche di abbinare alla castagna un altro prodotto di grande pregio del territorio qual'è il vino Aglianico del vulture DOC. insieme rappresentano una sintesi sontuosa di alta gastronomia e di grande pregio gastronomico, che insieme raccontano l'anima di un territorio. Infatti i due prodotti sono da secoli l’abbinamento vincente di chiunque degusta le caldarroste accompagnandolo con un sorso di vino. La storia di questi due prodotti di eccellenza inizia oltre duemila anni fa: la castagna e il vino, amanti per contrasto sia per caratteristiche organolettiche sia per forma che per colore si dettero appuntamento in Italia, alcuni dicono proprio sul Vulture, per consumare una notte di passione. Il letto di nozze avrebbe dovuto essere appunto una caldarrosta accompagnata da fiumi di vino. L’Italia è stato il primo paese in Europa, forse nel mondo, a produrre castagne (ha toccato e superato anche le 800.000 tonnellate annue) ed ora la sua entità non supera le 70.000 tonnellate! Il prodotto dei secoli passati, molto eterogeneo, era costituito per la maggior parte da castagne, spesso selvatiche, essenzialmente destinate all’essiccazione da cui ottenere “castagne bianche” e “farina dolce” per l’alimentazione umana. Dopo un lungo periodo di declino la castanicoltura ha ripreso interesse anche commerciale. Cresce la produzione di frutti pregiati in particolare dei “marroni”, da tutti riconosciuti i migliori in fatto di sapidità, salubrità, valore nutritivo e dietetico. Ma il castagno non produce solo frutti: produce pregevole legname; produce attività turistica, agrituristica e di ristorazione per tutto l’anno, tenuto conto della grande variabilità del paesaggio che si diversifica nel corso delle stagioni e delle possibilità di conservare derivati dei frutti, con moderne tecnologie, per tutto l’anno. L’apertura della manifestazione focalizzerà l’attenzione sulle potenzialità di una zona che vuole rappresentarsi al meglio attraverso i prodotti tipici con la sua storia , la cultura e la proverbiale cordialità della gente del Vulture. Una grande intesa tra due entità tra le più vivaci che si uniscono per dare l’idea di una zona coesa su un progetto di una provincia che di fatto si muove concretamente senza titubanze anzi accelerando un processo che venga colto anche dalle altre comunità . Per tornare all’evento sagra il prologo si apre nel pomeriggio di venerdì a Barile presso il centro sociale Don Domenico Telesca con il convegno : Il Marroncino di Melfi I.G.P. come prospettiva di sviluppo del Vulture con la partecipazione delle amministrazioni comunali e dei rappresentanti dell’Associazione . Successivamente si procederà all’inaugurazione dell’antico forno a legna ubicato nel centro storico dello “scescio” uno spaccato della civiltà rurale dove per secoli si è cotto il pane . Dalle 19.00 in poi la festa in piazza steccato e per tutto il centro cittadino con l’allestimento di una varolata e di una botte di vino oltre alle rappresentazioni di altri prodotti tipici locali il pane casereccio , le focacce e la pizza dell’antico forno di Rionero, i prodotti della cooperativa Riserva Piano del Conte , l’olio extravergine dei frantoi che verranno offerti in degustazione. la manifestazione sarà allietata dal gruppo folk “A Naninella” di Rapone. sabato e la domenica poi la festa ritorna a Melfi per rappresentare uno degli eventi più sontuosi e antichi della regione tra sapori di suoni e colori d’autunno. (comunicato stampa Comune di Barile)

domenica 14 ottobre 2007

LEGGE REGIONALE 18 DEL 2002

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 20-05-2002

REGIONE BASILICATA

“Disposizioni per la precauzione in materia alimentare e per la coltivazione, l’allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi modificati e di prodotti da essi derivati. Norme per la produzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 35 del 24 maggio 2002

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


TITOLO I

DEGLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

ARTICOLO 1

Obiettivi — Principio di precauzione

1. La Regione Basilicata tutela le risorse genetiche del proprio

territorio e la qualità, specificità, originalità e territorialità della

propria produzione agro-alimentare.

2. La Regione Basilicata informa la propria azione e le proprie

iniziative in materia alimentare al rispetto del principio di

precauzione ed in base ad esso adotta ogni opportuna cautela

e si attiene a prudenza nell’adozione di ogni provvedimento,

allorquando non siano individuati elementi scientifici dotati di

attendibilità che escludano la produzione di eventi dannosi per

la salute umana, anche solo potenziali, come conseguenza

dell’impiego, dell’utilizzo ovvero dell’assunzione di prodotti

alimentari.

3. La Regione, per la garanzia della sicurezza alimentare dei

propri cittadini, applica il principio di precauzione nelle decisioni

che riguardino in particolare l’uso per qualunque fine di

organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi

derivati.

4. Per organismi geneticamente modificati si intendono quelli

previsti dall’art. 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n.206.

5. La Regione realizza ogni azione utile a prevenire possibili

rischi sulla salute umana e sull’ambiente derivanti dalla

coltivazione, dall’allevamento e dall’uso a scopi alimentari degli

organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi

derivati.

6. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la

sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti obiettivi:


a) mantenere la biodiversità;

b) ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno

sviluppo durevole e del mantenimento dell’alto valore del

paesaggio agrario regionale.

ARTICOLO 2

Divieto di coltivazione e di allevamento, a qualsiasi titolo, sui

terreni di proprietà pubblica, collettiva e nelle aree a qualunque

titolo protette.

1. E’ fatto divieto di coltivazione e di allevamento di piante e

animali geneticamente modificati o di altro tipo di organismi

geneticamente modificati sui terreni di proprietà del demanio

regionale, sui terreni di proprietà collettiva ricadenti nel territorio

regionale e nelle aree limitrofe a questi, nel raggio di almeno

due chilometri.

2. A fini sperimentali si seguono le procedure previste dall’art. 7

del Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n.206.

3. Nelle aree protette regionali, nei territori di interesse collettivo

regionale individuati ai sensi della legislazione vigente in

materia, e nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un

marchio o da una qualunque denominazione o specificazione

di qualità riconosciuta dall’Unione Europea, è fatto divieto di

usare organismi geneticamente modificati anche a fini

meramente sperimentali, sia all’interno dei citati luoghi che

nelle zone limitrofe nel raggio di almeno due chilometri.

4. E’ fatto divieto di coltivazione e di allevamento di organismi

geneticamente modificati anche a soli fini sperimentali nei

terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno due

chilometri da qualunque azienda che segue i metodi

dell’agricoltura biologica o che a qualunque titolo riceva

sostegno per l’applicazione di misure agroambientali, in

ossequio alla legislazione vigente.

5. E’ fatto divieto di coltivazione e di allevamento di organismi

geneticamente modificati, nei siti inseriti in appositi elenchi

predisposti dalla Regione nell’ambito della rete regionale di

protezione della biodiversità e nelle zone limitrofe per una

distanza di almeno due chilometri.

6. Gli agricoltori — singoli o associati — e i proprietari di terreni,

al fine di tutelare la qualità delle loro produzioni e il valore

ambientale dei loro beni, possono fare richiesta alla Regione di

dichiarare i terreni di loro pertinenza privi della presenza di

organismi geneticamente modificati. Nella zona di rispetto di

almeno due chilometri da tali siti è fatto divieto di usare

organismi geneticamente modificati, anche a soli fini

sperimentali.

7. Per la richiesta di cui al precedente comma 6 è osservata la

procedura di cui all’art.8 della Legge regionale 27 aprile 1999

n. 14.

8. Un regolamento di attuazione, adottato dalla Giunta

Regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente

competente, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della

presente legge, regolerà gli effetti del presente articolo.

ARTICOLO 3

Modifiche all’art. 7, comma 2, della Legge regionale 27 aprile

1999 n. 14 — Disciplina delle produzioni biologiche regionali

1. All’art.7, comma 2, della Legge regionale 27 aprile 1999 n.

14 sono aggiunte, dopo la lettera c) della sezione I, le seguenti

parole:

“d) aziende i cui terreni siano stati dichiarati privi della presenza

di organismi geneticamente modificati, ai sensi della normativa

regionale vigente”.

ARTICOLO 4

Divieto di coltivazione in pieno campo di piante transgeniche

1. Salva la sperimentazione autorizzata dal Ministero della

Salute ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 206 e

nelle more della messa a punto di protocolli idonei e specifici

per la valutazione dei rischi di impatto sui sistemi agrari

regionali, a tutela delle risorse genetiche e degli stessi sistemi

agrari e naturali regionali è comunque vietata la coltivazione in

pieno campo e su tutto il territorio regionale di piante

geneticamente modificate.

ARTICOLO 5

Esclusione dalla protezione dei marchi o di una qualunque

denominazione o specificazione di qualità

1. Sono escluse dalla possibilità di accedere ai marchi o a

qualunque denominazione o specificazione di qualità per i loro

prodotti le aziende agricole che, per le produzioni oggetto di tali

marchi, utilizzino organismi geneticamente modificati,

comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima,

coadiuvanti, additivi o ingredienti.

ARTICOLO 6

Ristorazione collettiva

1. Nelle attività di ristorazione collettiva di scuole e asili, mense

universitarie, ospedali, luoghi di cura presenti nel territorio

regionale, negli uffici pubblici appartenenti alla regione, alle

province, ai comuni, anche se gestite da soggetti privati

convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti

contenenti organismi geneticamente modificati.

2. I soggetti gestori di cui al comma 1 sono tenuti a verificare

l’assenza negli alimenti somministrati di organismi

geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

3. Al fine di favorire la corretta informazione degli utenti, i

soggetti gestori di cui al comma 1 hanno l’obbligo di esporre in

modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti

somministrati ed, in particolare, la dichiarazione di assenza

dell’uso di materie prime e derivate contenenti organismi

geneticamente modificati.

ARTICOLO 7

Etichettatura dei prodotti per l’alimentazione umana ed animale

1. In ottemperanza alle disposizioni dell’Unione Europea in

materia di etichettatura, è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi

commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi

appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero

commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in

vendita siano dotati di adeguata etichettatura indicante

l’eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o

di prodotti da essi derivati.

2. I prodotti contenenti organismi geneticamente modificati

devono essere comunque esposti al pubblico in modo

chiaramente ed inequivocabilmente identificabili e separati in

appositi ed esclusivi contenitori e/o scaffali.

3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti

esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati

possono darne comunicazione alla Regione Basilicata entro il

30 giugno di ogni anno al fine di essere inseriti nell’elenco di

tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della

Regione.

ARTICOLO 8

Ricerca

1. La Regione Basilicata riconosce titolo preferenziale alle

ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e alla

individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse

geneticamente autoctone nonché alla relativa creazione

varietale basata su genotipi locali, tradizionali o antichi di

interesse agrario.

2. Analogo titolo preferenziale è altresì riconosciuto alle ricerche

finalizzate alla verifica dei rischi connessi alla coltivazione degli

organismi geneticamente modificati.

3. La Regione Basilicata, al fine di valorizzare le risorse

genetiche o del germoplasma, promuove la collaborazione di

enti di ricerca e di divulgazione fra di essi e con altre Istituzioni

pubbliche presenti sul territorio regionale, indirizzandoli alla

valorizzazione delle produzioni tipiche regionali.

4. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le

ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica

finalizzate alla creazione varietale e/o alla selezione animale.

ARTICOLO 9

Compiti di informazione

1. La Regione Basilicata si impegna a comunicare le

informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberate e

l’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute ai comuni

sul cui territorio insistono le sperimentazioni, nello spirito e

secondo le indicazioni contenute nella direttiva CE 90/313 del 7

giugno 1990 in materia di trasparenza sulle informazioni

concernenti l’ambiente e del Decreto Legislativo n.39 del 24

febbraio 1997.

2. Il Comune, a sua volta, comunica l’autorizzazione alla

sperimentazione agli agricoltori confinanti con l’azienda in cui

si effettua la sperimentazione stessa.

TITOLO II

DELL’USO DI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI

ARTICOLO 10

Consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali

1. La Regione promuove il consumo nelle attività di ristorazione

collettiva, di cui al precedente art.6, di prodotti biologici ottenuti

secondo la normativa prevista dai regolamenti comunitari e con

i metodi indicati nella Legge regionale 27 aprile 1999 n. 14,

nonché di quelli tipici e tradizionali.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano

prioritariamente alle attività di ristorazione collettiva nelle scuole

ed asili, nelle mense universitarie, negli ospedali, nei luoghi di

cura presenti nel territorio regionale, negli uffici pubblici

appartenenti alla Regione, alle province, ai comuni, anche se

gestiti da soggetti privati convenzionati, e ad ogni altra attività di

fornitura di pasti, di seguito denominate “mense”.

3. Per il conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente

comma 1, la Regione eroga contributi in favore degli enti

gestori delle attività di ristorazione collettiva.

ARTICOLO 11

Forniture e loro aggiudicazione

1. Per l’ottenimento dei contributi di cui al comma 3 dell’art. 10, i

gestori dei servizi di ristorazione collettiva devono fornire i pasti

delle proprie mense utilizzando prevalentemente:

- prodotti di origine vegetale provenienti da coltivazioni e da

trasformazioni biologiche ottenute a norma del Regolamento

CEE 2092/1991 e successivi;

- prodotti di origine animale ottenuti secondo le modalità

indicate dall’art.2 comma 2 della Legge regionale 27 aprile

1999, n. 14 così come disciplinate dal Reg. CE 1804/99 e

relative norme attuative nazionali;

- prodotti dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o

dichiarati tradizionali ai sensi del Regolamento approvato con

Decreto del Ministro per le Politiche Agricole n. 350 dell’8

settembre 1999.

2. Per utilizzo dei prodotti indicati al comma 1, si intende

l’impiego degli stessi per il confezionamento dei pasti in una

percentuale non inferiore al 30 per cento del totale, così come

rilevabile dai relativi contratti di fornitura.

3. I prodotti devono essere assoggettati rispettivamente al

regime di controllo di cui al citato Regolamento CEE

n.2092/1991, tramite gli Organismi di controllo a ciò deputati, o

agli altri regimi di certificazione e di controllo identificati dal

proprio provvedimento di tipicità o disciplinare di produzione.

ARTICOLO 12

Contributi

1. L’Amministrazione Regionale, è autorizzata ad erogare

contributi:

a) per l’utilizzo dei prodotti indicati all’articolo 11, comma 1,

nella misura massima del 30 per cento calcolato sull’importo

totale della spesa sostenuta nell’anno precedente dai soggetti

indicati all’art. 10 della presente legge, e secondo criteri stabiliti

dalla Giunta Regionale, che tengano conto della prevalenza di

cui all’art.11 comma 2;

b) per iniziative di educazione alimentare degli utenti, di

aggiornamento professionale del personale scolastico e

addetto ai servizi di mensa nella misura massima del 50 per

cento della spesa.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta Regionale

stabilisce anche i criteri di individuazione delle priorità previste

all’art.10 comma 2.

ARTICOLO 13

Produzioni biologiche regionali

1. Nell’ambito dei compiti di promozione ed incentivazione della

produzione biologica ed integrata nel territorio regionale,

assunti dalla Regione ai sensi degli articoli 10 ed 11 della

Legge regionale 27 aprile 1999 n. 14, i contributi previsti

dall’art.12, lett. a), sono aumentati fino alla misura massima

del 50 per cento, calcolato sull’importo totale della spesa

sostenuta nell’anno precedente dai soggetti indicati all’art. 10

della presente legge, nel caso di utilizzo prevalente dei prodotti

indicati all’articolo 11, comma 1 ottenuti da aziende iscritte negli

elenchi regionali di cui all’art.7 della Legge regionale 27 aprile

1999, n. 14.

2. L’utilizzo prevalente di prodotti provenienti dalle aziende

iscritte negli elenchi regionali di cui all’art.7 della Legge

regionale 27 aprile 1999, n. 14 è rilevato con le modalità

prescritte dall’art.11, comma 2, della presente legge.

TITOLO III

DEI COMPITI DI INFORMAZIONE, EDUCAZIONE

ALIMENTARE E CONTROLLO

ARTICOLO 14

Informazione ed educazione alimentare

1. La Regione Basilicata, in osservanza al principio di

precauzione di cui all’art.1 della presente legge, organizza,

promuove, sostiene e realizza campagne di informazione ed

educazione dei cittadini, dirette in particolare agli agricoltori, agli

operatori scolastici e sanitari, e ai consumatori sui rischi

eventuali per la salute e per l’ambiente derivanti dall’uso di

prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

2. I Comuni e gli altri enti indicati all’art. 10, comma 2, devono,

all’inizio di ogni anno, fornire agli utenti materiali informativi di

educazione alimentare e le seguenti informazioni sul servizio di

mensa:

a) le sue condizioni generali;

b) le tabelle dietetiche e i valori nutrizionali;

c) la natura, la quantità e i risultati dei controlli sanitari,

merceologici e sulle strutture compiuti dalle competenti autorità

pubbliche o eventualmente affidati ad enti privati specializzati;

d) la certificazione del mancato impiego di prodotti contenenti

organismi geneticamente modificati e dell’avvenuta verifica

effettuata ai sensi dell’art.6, comma 2;

e) l’eventuale impiego di prodotti biologici tipici e tradizionali,

con loro indicazione, e della loro eventuale prevalenza.

3. L’iniziativa di cui al comma 2 è comunicata al Dipartimento

Agricoltura e al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale.

ARTICOLO 15

Commissione di controllo — Istituzione, composizione e poteri

1. Al fine di garantire la corretta attuazione della presente legge,

è istituito un organismo denominato “Commissione di controllo

sugli organismi geneticamente modificati e sui prodotti da essi

derivati”.

2. La Commissione ha sede presso il Dipartimento

all’Agricoltura e dura in carica cinque anni. Essa è presieduta

dall’Assessore all’Agricoltura o da un suo delegato ed è

costituita:

a) da un esperto nominato dall’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale;

b) da un esperto nominato dal Preside della Facoltà di Agraria

della Università di Basilicata;

c) da un esperto nominato dall’Azienda Regionale per la

Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

d) da un funzionario del Dipartimento Ambiente;

e) da un funzionario del Dipartimento della Sicurezza e

Solidarietà Sociale;

f) da un funzionario del Dipartimento Agricoltura;

g) da un funzionario del Dipartimento Attività Produttive;

h) da due esperti nominati dalle organizzazioni di difesa e di

rappresentanza dei consumatori.

3. La Commissione è nominata con provvedimento della

Giunta Regionale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della

presente legge e successivamente entro 90 giorni dalla

scadenza.

4. La Commissione esercita i suoi poteri di controllo attraverso:

a) verifiche delle emissioni deliberate;

b) ispezioni nelle aree soggette a divieto di coltivazione di

Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.) ai sensi dell’art.2;

c) verifiche sulla ristorazione collettiva di cui all’art.6;

d) verifica dell’etichettatura negli esercizi commerciali;

e) ogni altra attività utile e necessaria ai fini della corretta

applicazione dei principi e all’osservanza dei divieti stabiliti

nella presente legge.

5. La Commissione potrà, nell’esercizio delle sue funzioni,

avvalersi della Polizia Provinciale e della Polizia Municipale

territorialmente competenti al fine di eseguire accertamenti,

sopralluoghi ed ogni altra necessaria attività.

6. La Commissione riferisce annualmente al Consiglio

Regionale sui risultati della sua attività. Ove la Commissione

accerti, a seguito delle verifiche e dei controlli effettuati, la

violazione degli obblighi o dei divieti imposti dalla presente

legge, lo comunica immediatamente all’ufficio competente per

ogni provvedimento conseguente.

TITOLO IV

NORME FINALI

ARTICOLO 16

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute negli articoli 2, 5

e 6, commi 1 e 2, si applica una sanzione amministrativa

consistente nel pagamento di una somma da un minimo di

2.500 euro ad un massimo di 10.000 euro.

2. Alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di cui alla

presente legge e all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma

1 provvedono i Comuni territorialmente interessati, ferme le

competenze della Commissione di cui all’art.15.

3. Per la ripartizione tra la Regione ed i Comuni degli importi

delle sanzioni comminate si applicano le disposizioni vigenti in

materia di decentramento e di federalismo fiscale.

ARTICOLO 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,

quantificati per l’anno in corso in Euro 100.000, si provvede, in

termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della

predetta somma dalla U.P.B. 1211.01 Fondi Speciali per Spese

Correnti (corrente operativa) — Cap. 7465 “Fondo speciale per

oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi

regionali che si perfezionino successivamente all’approvazione

del Bilancio — Fondi Regionali — Spese correnti operative” — del

Bilancio di previsione della Regione per l’anno 2002 ed

istituzione nello stesso di apposita U.P.B. avente la

denominazione “Contributi per la introduzione dei prodotti

biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per le

iniziative di educazione alimentare degli utenti di

aggiornamento del personale scolastico ed addetto ai servizi di

mensa”.

2. Le leggi di Bilancio per gli anni successivi al 2002 fisseranno

gli importi dei relativi stanziamenti.

3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare al Bilancio

2002 le necessarie variazioni.

TITOLO IV

NORME FINALI

ARTICOLO 18

Pubblicazione

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino

Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 20 maggio 2002

BUBBICO