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lunedì 21 aprile 2008

ACCORDO UILA AIAB PER IL MARCHIO QUALITA' LAVORO

UILA-AIAB

ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO

“QUALITÀ LAVORO”

PER AZIENDE AGRICOLE BIOLOGICHE

PREMESSA

UILA e AIAB hanno sottoscritto l’11 aprile 2007 un Protocollo d’intesa per la promozione del biologico e della qualità del lavoro, nel quale, riconoscendo il valore sociale dell’agricoltura biologica, si afferma: “UILA e AIAB individuano il sistema di certificazione del biologico come strumento da utilizzare anche nella sfera della certificazione sociale d’impresa come grande valore aggiunto in linea con i valori promossi dall’agricoltura biologica e dal movimento sindacale. UILA e AIAB intendono quindi definire congiuntamente un sistema volontario di certificazione aggiuntiva per le aziende agricole biologiche relativo al rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sociali”.

Nel dare seguito a questo impegno, UILA e AIAB, con il presente Accordo, definiscono il marchio etico-sociale “Qualità Lavoro”, adottano un Disciplinare per la sua concessione alle aziende agricole biologiche e individuano delle linee d’azione di un percorso comune tra le due organizzazioni.

IL MARCHIO “QUALITÀ LAVORO”

Principi generali

UILA e AIAB condividono i principi e le norme internazionali stabiliti dall’International Labour organization (Ilo) delle Nazioni Unite, in materia di tutela del lavoro (allegato 1) e ritengono che, alla luce di tali norme, l’impresa agricola biologica che voglia utilizzare il marchio “qualità lavoro” non deve: utilizzare lavoro infantile o obbligato; attuare discriminazioni razziali, culturali, politiche o di genere; utilizzare punizioni corporali, coercizione mentale o violenza verbale. Deve invece: garantire un luogo e condizioni di lavoro salubri e sicure; rispettare il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva e alla libertà di associazione; osservare gli orari di lavoro previsti dalla legge e dai contratti; garantire un salario che soddisfi i bisogni essenziali del lavoratore.

Concessione

Al marchio “Qualità Lavoro” possono aderire volontariamente le imprese agricole biologiche, già a garanzia Aiab, che si impegnino a garantire al consumatore la qualità del lavoro utilizzato nelle produzioni e a rispettare il disciplinare “Qualità Lavoro”. Per la concessione del marchio, le aziende dovranno presentare apposita domanda al Comitato bilaterale nazionale o ai Comitati bilaterali regionali.

Promozione

UILA e AIAB si impegnano a intraprendere, congiuntamente o in autonomia, attività di promozione del disciplinare e del marchio al fine di accrescere il numero di aziende aderenti e di farne conoscere l’esistenza all’opinione pubblica. Si impegnano inoltre a richiedere meccanismi di premialità, sul fronte contributivo e fiscale, a vantaggio delle aziende che vogliano intraprendere dei percorsi di valorizzazione del lavoro e di emersione della elusione contributiva.

Monitoraggio e controllo

UILA e AIAB convengono di monitorare l’applicazione del presente Accordo anche al fine di apportarvi le modifiche e le integrazioni che dovessero rendersi necessarie dopo un primo biennio di sperimentazione.

Preposti al monitoraggio sono un Comitato bilaterale nazionale composto da quattro unità pariteticamente designate da UILA e AIAB nazionali e i Comitati bilaterali regionali composti da due unità in rappresentanza di UILA e AIAB.

UILA e AIAB individuano, con apposite convenzioni, gli enti di certificazione autorizzati dal Mipaaf per le attività ispettive per l’agricoltura biologica, che saranno delegati al controllo del rispetto del Disciplinare.

LINEE D’AZIONE UILA-AIAB

Formazione

UILA e AIAB convengono di predisporre e di attuare, su base nazionale e/o territoriale, moduli formativi per i lavoratori e gli imprenditori biologici in materia di “buone pratiche” per produzioni di qualità, di igiene e sicurezza dei prodotti e del lavoro, di contrattazione collettiva e legislazione sociale del lavoro.

In tale quadro UILA e AIAB svolgeranno un apposito modulo formativo entro il 31 dicembre di ciascun anno appositamente dedicato all’aggiornamento sugli sviluppi della contrattazione collettiva e della legislazione del lavoro. Tra i temi oggetto della formazione anche la prevenzione, la professionalità e la promozione delle convenzioni ex art. 24 Ccnl degli operai agricoli e florovivaisti.

UILA e AIAB intendono anche promuovere studi e iniziative sulle innovazioni tecnologiche possibili applicabili al settore agricolo finalizzate al risparmio energetico e al miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti.

Mercato del lavoro

UILA e AIAB considerano l’applicazione dell’art. 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) degli operai agricoli e florovivaisti uno strumento utile per la promozione dell’incontro domanda-offerta di lavoro e per la trasparenza dei rapporti di lavoro e si attiveranno affinché le aziende aderenti al marchio stipulino delle convenzioni con i centri regionali per l’impiego (allegato 4).

Inquadramento professionale

UILA e AIAB, in considerazione del fatto che nelle coltivazioni biologiche sono impiegate alcune professionalità specifiche non disciplinate nei sistemi classificatori dei contratti collettivi vigenti, individuano dei profili professionali da applicare a livello aziendale (allegato2).

DISCIPLINARE DEL MARCHIO

Le aziende agricole biologiche, già a garanzia AIAB, che intendono aderire al marchio “Qualità Lavoro” sottoscrivono e si impegnano ad osservare le seguenti norme regolamentari:

1) condividere i contenuti del presente Accordo e del Protocollo d’intesa UILA-AIAB dell’11 aprile 2007 (allegato 5);

2) condividere e rispettare pienamente i principi e le norme internazionali in materia di lavoro descritte nei principi generali dell’Accordo;

3) rispettare pienamente il Ccnl degli operai agricoli e florovivaisti e dei relativi contratti provinciali vigenti, e il Ccnl degli impiegati e quadri agricoli e dei relativi contratti territoriali vigenti;

4) rispettare le norme nazionali e quelle previste dai Ccnl relative alla sicurezza sul lavoro e mettere in campo tutte le misure dovute per prevenire gli incidenti sul lavoro (allegato 3);

5) partecipare ai moduli formativi previsti dal presente Accordo;

6) essere in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc)

7) consentire l’accesso a tutte le strutture aziendali da parte di soggetti autorizzati dal Comitato bilaterale nazionale;

8) impegnarsi ad utilizzare il marchio secondo il regolamento d’uso del marchio.

Il Durc può essere presentato in occasione della partecipazione al modulo formativo; la partecipazione al suddetto modulo e la presentazione del Durc costituiscono condizioni essenziali per la concessione e/o conferma del marchio.

Il Comitato bilaterale nazionale può negare o revocare la concessione del marchio qualora non sussistano o vengano a mancare le condizioni previste dal presente Disciplinare.

REGOLAMENTO D’USO

Premessa

Il marchio Qualità Lavoro è di proprietà congiunta UILA-AIAB e costituisce la rappresentazione visiva dei valori contenuti nel disciplinare Qualità Lavoro e patrimonio culturale di UILA e AIAB. L’adesione al disciplinare è verificata da un organismo di controllo e certificazione che abbia sviluppato uno schema in grado di garantire la rispondenza al disciplinare e che sia capace di accogliere, anche nello svolgimento dei compiti affidati, principi e valori di UILA e AIAB, operando tecnicamente ed eticamente in sintonia con gli stessi.

1.Il marchio Qualità Lavoro

Sfondo verde, una Q, font Times bold, bianca ed una L stilizzata con puntino di color arancio ruggine, pantone 158M. Qualità Lavoro, scritto per esteso con font Times bold in colore bianco.

2.Concessione, promozione e tutela del marchio

Le attività di concessione in uso, le azioni di tutela e le attività di promozione e valorizzazione del marchio Qualità Lavoro fanno capo al Comitato bilaterale definito nell’Accordo. Il Comitato bilaterale autorizza l’uso del marchio alle aziende richiedenti a seguito dell’esito positivo della visita ispettiva dell’Ente di controllo autorizzato dal comitato bilaterale, che emette un documento di verifica ispettiva.

3. Controlli e verifiche

Il Comitato bilaterale stipula con Enti di controllo autorizzati a lavorare nel settore dell’agricoltura biologica dal Mipaaf, apposite convenzioni per la concessione dell’attività di controllo della conformità al disciplinare Qualità Lavoro e al presente Regolamento.

L’interessato al rilascio del marchio Qualità Lavoro farà richiesta di autorizzazione all’uso alle sedi territoriali di UILA e AIAB o direttamente al Comitato bilaterale nazionale, sottoscrivendo la documentazione prevista dal Disciplinare.

La sede territoriale dovrà trasmettere al Comitato bilaterale nazionale la richiesta. Il Comitato bilaterale utilizza l’ufficio marchi di AIAB come segreteria operativa per la ricezione delle richieste.

Il richiedente dovrà, per ottenere l’uso del marchio, seguire il corso di formazione previsto dal disciplinare.

Per ottenere l’uso del marchio il richiedente dovrà seguire il corso di formazione previsto dal disciplinare e sottoscrivere l’apposito documento di verifica ispettiva rilasciato da uno degli Enti di controllo autorizzati a lavorare nel settore dell’agricoltura biologica dal Mipaaf, convenzionato con il comitato bilaterale.

Il Comitato bilaterale, che riceve i documenti di verifica ispettiva, si riserva il diritto di eseguire verifiche a campione, secondo modalità stabilite dal comitato stesso.

4. Autorizzazione

L’autorizzazione all’uso del marchio è rilasciato dal Comitato bilaterale tramite l’Ufficio marchi di AIAB sulla base del presente Regolamento.

5. Modalità d’uso

Il marchio Qualità Lavoro può essere utilizzato solo se il richiedente ottiene l’autorizzazione dal Comitato bilaterale secondo quanto previsto dal disciplinare;

Il marchio Qualità Lavoro può essere utilizzato per contraddistinguere e promuovere prodotti alimentari; a tal fine può essere posto su etichette, fascette, involucri, cartellini penduli, ma collocato distintamente dal marchio aziendale o dalla denominazione del socio.

Il marchio Qualità Lavoro può essere posto su carta intestata, depliant, pagine elettroniche.

Il marchio Qualità Lavoro non può essere graficamente unito ai marchi aziendali e, in ogni caso, non può essere utilizzato su materiali diversi da quelli autorizzati.

6. Abuso del marchio e sanzioni

6.1. Costituisce abuso del marchio ogni impiego dello stesso non autorizzato e/o per contraddistinguere prodotti e servizi qualificati in difformità alle norme e al disciplinare Qualità Lavoro, nonché al dettato del presente Regolamento.

6.2. L’uso improprio del marchio Qualità Lavoro e le infrazioni eventualmente riscontrate dall’Ente di controllo autorizzato o segnalate da terzi (inclusi i soci UILA e AIAB) saranno esaminati dal Comitato bilaterale che, a seconda della gravità del caso, potrà applicare i seguenti provvedimenti sanzionatori: avvertimento, sospensione o annullamento dell’autorizzazione all’uso del marchio.

6.3. Le sanzioni deliberate dal Comitato bilaterale vengono comunicate al sanzionato in forma scritta e riportanti in modo esatto: le motivazioni del provvedimento; l’entità delle misure previste; le condizioni alle quali può essere revocato il provvedimento, come ad esempio l’attuazione di azioni correttive; i tempi entro i quali è possibile presentare domanda di ricorso corredata dalle motivazioni prese a carico e della documentazione giustificativa.

6.4. Tipi di sanzione

a) Richiami. I richiami al socio utilizzatore possono riguardare tutti quei casi, non compresi nei successivi richiamati a proposito delle sospensioni, in cui la non corretta applicazione di procedure non pregiudica sostanzialmente i requisiti per l’uso del marchio.

b) Sospensione temporanea dell’uso del marchio. Essa può avvenire a seguito dell’attività di sorveglianza ove siano state riscontrate delle non conformità ai requisiti richiamati all’art. 5 del presente Regolamento e/o dal disciplinare, di entità tale da non comportare l’immediata revoca, ma rimediabili con l’adozione di azioni correttive.

c) Annullamento dell’autorizzazione all’uso del marchio. L’annullamento dell’autorizzazione all’uso del marchio è previsto nei seguenti casi:

1. se non sono state eseguite le azioni correttive, emesse a seguito di provvedimenti di sospensione temporanea o se quelle messe in atto vengono valutate come inadeguate;

2. su richiesta dell’azienda utilizzatrice del marchio;

3. se le regole per la concessione della autorizzazione all’uso del marchio, nonché il disciplinare Qualità Lavoro, viene modificato e l’azienda utilizzatrice non assicura o non può assicurare di uniformarsi ai nuovi requisiti;

4. se l’azienda cessa l’attività di produzione e fornitura dei prodotti o servizi per un lungo periodo di tempo;

5. se l’azienda si oppone, rifiuta o crea difficoltà alla esecuzione delle visite di controllo e sorveglianza o alla consegna di documentazione specifica richiesta dall’Ente di controllo autorizzato o dal Comitato bilaterale;

6. quando l’azienda usa in modo scorretto il marchio;

7. se l’azienda non risulta più utilizzatrice del marchio Garanzia AIAB che costituisce pre-requisito dell’ottenimento del marchio Qualità Lavoro.

6.5. La revoca dell’autorizzazione all’uso del marchio obbliga a non contraddistinguere con tale segno distintivo i prodotti per i quali la revoca è stata comunicata e a ritirare dal mercato, se necessario anche riacquistandoli, quelli già immessi nel circuito di vendita. Nel caso di revoca totale, tale obbligo è esteso anche alla carta intestata e a qualsiasi altro stampato pubblicitario.

6.6. I provvedimenti disciplinari di cui ai commi precedenti, fatta salva ogni altra azione, potranno essere resi pubblici, nei modi ritenuti più idonei. I costi della pubblicazione resteranno a carico dell’utilizzatore del marchio inadempiente, fatta salva la risarcibilità di ulteriori danni.

6.7. Il Comitato bilaterale si riserva di poter attivare ogni forma di rivalsa legale per ottenere il completo risarcimento di eventuali danni materiali e morali, diretti o indiretti, causati dall’uso improprio dei marchi.

6.8. Chi è fatto oggetto di sanzione può, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del responso, richiedere di sottoporre la controversia a un Collegio arbitrale, senza avere diritto, in caso di accoglimento del ricorso, ad alcun tipo di indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo del marchio durante il periodo di sospensione. Nelle more del pronunciamento del Collegio arbitrale la sanzione è comunque esecutiva.

6.9. Qualsiasi controversia nascente dall’applicazione del presente Regolamento e dalla mancata soluzione in sede di trattazione dei ricorsi, sarà sottoposta a un Collegio di tre arbitri, scelti tra esperti in materia giuridica e tecnica, due dei quali nominati da ciascuna delle parti e il terzo nominato d’accordo dai due arbitri nominati, oppure dal presidente del tribunale di Roma, il quale nominerà anche l’arbitro della parte che, seppur invitata, non abbia provveduto nei termini. Gli arbitri siederanno in Roma, valuteranno il caso secondo equità, procederanno senza formalità, salvo l’obbligo di documentazione scritta dei provvedimenti e comunicheranno alle parti la loro motivata determinazione finale di merito, entro 90 giorni dall’accettazione del terzo arbitro. I costi dell’azione arbitrale sono a carico della parte richiedente l’arbitrato fino a pronunciamento del Collegio arbitrale e saranno attributi alla parte soccombente nel giudizio del Collegio. Per quanto non previsto, l’arbitrato si svolgerà secondo le norme del Regolamento della Camera Arbitrale di Roma, che le parti dovranno dichiarare di conoscere e accettare.

7. Obblighi dell’utilizzatore del marchio

L’utilizzatore si impegna a:

1. aderire ad AIAB corrispondendo la relativa quota associativa e versare la quota relativa al tariffario del marchio Garanzia AIAB che è pre-requisito per l’ottenimento del marchio Qualità Lavoro;

2. favorire tutte le verifiche necessarie all’organismo di controllo e al Comitato bilaterale per la concessione del marchio;

3. cessare di utilizzare il marchio alla scadenza dell’autorizzazione all’uso del marchio, ovvero al momento in cui questa cessi o venga ritirata;

4. smaltire comunque i prodotti già contrassegnati con il marchio entro sei mesi dalla data di scadenza, risoluzione o cessazione dell’autorizzazione;

5. provvedere, non appena ragionevolmente possibile e comunque entro tre mesi dalla data di scadenza, risoluzione o cessazione dell’autorizzazione, a variare o cancellare qualsiasi indicazione sulla propria carta intestata e su ogni altro materiale (stampati, cataloghi, inserzioni pubblicitarie, manifesti, guide telefoniche, annuari, ecc.) in cui si faccia comunque riferimento al marchio;

6. non utilizzare successivamente alla scadenza, risoluzione o cessazione dell’autorizzazione qualsiasi denominazione o ragione sociale, in segno o marchio uguale e confondibile con il marchio Qualità Lavoro, o comunque suscettibile di provocare inganno o confusione nel pubblico consumatore.

8. Norma transitoria

Tutti i richiedenti del marchio che facciano domanda entro il 31/12/07 hanno facoltà di seguire il corso di formazione obbligatorio al fine della concessione anche successivamente alla concessione, ma non oltre il 31/12/08.


ALLEGATI DI SUPPORTO

Allegato 1 - Convenzioni Ilo sul lavoro

Allegato 2 - Profili professionali

Allegato 3 - Estratto del Protocollo d’intesa allegato al Ccnl operai agricoli e florovivaisti

del 6 luglio 2007 sulla “tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”

Allegato 4 - Fac-simile di comunicazione dei fabbisogni occupazionali alle Commissioni

regionali per l’impiego

Allegato 5 - Protocollo d’intesa “UILA e AIAB insieme per: far crescere il biologico, creare

buona occupazione, proteggere l’ambiente”, sottoscritto a Roma l’11 aprile 2007

ALLEGATO 1

Convenzioni Oil sul lavoro

Principali convenzioni dell’organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni unite (Ilo) in materia di tutela del lavoro, in ordine cronologico (per ciascuna convenzione anche la data di entrata in vigore, il numero di paesi aderenti, l’anno di ratifica dell’Italia):

Convenzione
e anno

Oggetto

In vigore dal

Numero paesi aderenti

Ratifica Italia (anno)

C 29, 1930

lavoro forzato e obbligatorio

1932

171

1934

C 87, 1948

libertà di associazione e protezione del diritto all’azione sindacale

1950

147

1958

C 98, 1949

diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva

1951

156

1958

C 100, 1951

uguaglianza di retribuzione

1953

163

1956

C 105, 1957

abolizione del lavoro forzato

1959

168

1968

C 111, 1958

discriminazione (impiego e professione)

1960

165

1963

C 131, 1970

determinazione del livello minimo di salario

1972

50

NO

C 135, 1971

rappresentanti dei lavoratori

1973

80

1981

C 138, 1973

età minima

1976

149

1981

C 155, 1981

sicurezza e salute dei lavoratori

1983

49

NO

C 159, 1983

reinserimento professionale e occupazione (persone disabili)

1985

78

2000

C 177, 1996

lavoro a domicilio

2000

5

NO

C 182, 1999

forme peggiori di lavoro minorile

2000

163

2000

C 183, 2000

protezione della maternità

2002

13

2001


ALLEGATO 2

Profili professionali

Divulgatore biologico

E’ il tecnico che ha competenza su tutto il ciclo di produzione vegetale e animale, nonché conoscenze di tecnologia alimentare.

Presta assistenza tecnica e gestionale in tutto il ciclo produttivo aziendale e ha le competenze idonee a risolvere problemi specifici di ordine tecnico o a individuare le innovazioni utili per accrescere la produttività e l’efficienza.

Titolo richiesto: laurea in Scienze Agrarie.

Inquadramento: 1^, 2^ e 3^ categoria CCNL impiegati e quadri agricoli.

Esperto di lotta biologica

E’ il tecnico capace di effettuare interventi di prevenzione, controllo e cura di problemi fito-sanitari in tutte le fasi del ciclo produttivo vegetale delle aziende agricole biologiche. Ha competenze in ecologia agraria (interazione tra pianta ed ecosistema), in biologia degli organismi patogeni, nonché conoscenze sull’utilizzo di strumentazioni di laboratorio e informatiche.

Titolo: laurea o master in lotta biologica.

Inquadramento: 1^, 2^ e 3^ categoria CCNL impiegati e quadri agricoli.

Operatore di coltivazioni biologiche

E’ l’operaio con competenze di base, acquisite per titolo o per pratica, sul ciclo vegetativo delle piante, sulle patologie principali, sugli insetti, sulle erbe infestanti e sulle fisiopatologie. Ha perciò la capacità di mettere in pratica gli interventi di prevenzione, controllo e cura indicati dagli esperti e di interagire con gli stessi.

Non è richiesto titolo di studio specifico.

Inquadramento: 1^ area CCNL operai agricoli.

Conduttore mezzi meccanici

E’ l’operaio capace di eseguire le diverse operazioni colturali adoperando mezzi meccanici. Ha le competenze di guida dei mezzi, della loro ordinaria manutenzione, nonché quelle agronomiche elementari necessarie per una corretta esecuzione delle operazioni colturali affidate.

Inquadramento: 1^ e 2^ area CCNL operai agricoli.

Operatore polivalente

E’ l’operaio capace di eseguire compiti esecutivi variabili, per i quali non è richiesta autonomia di concezione e di iniziativa. Ha la conoscenza del ciclo produttivo aziendale e le competenze per adempiere a funzioni esecutive polivalenti sulla base delle direttive ricevute.

Inquadramento: 2^ area CCNL operai agricoli.

Allevatore

E’ l’operaio che sovrintende alla cura e all’allevamento di animali con metodi biologici.

Ha competenze elementari in: etologia, igiene, conduzione e governo degli animali, sia in stalla che al pascolo, alimentazione animale, assistenza al parto, mungitura.

Inquadramento: 1^ e 2^ area CCNL operai agricoli.

Insilatore

E’ l’operaio che cura la gestione e l’insilatura dei foraggi. Ha competenze agronomiche di base che gli consentono di seguire le colture foraggiere in tutte le fasi (semina, coltivazione, raccolta, stoccaggio), acquisite per adeguata esperienza.

Inquadramento: 1^ e 2^ area CCNL operai agricoli.

Artiere

E’ l’operaio con capacità di cura ed alimentazione del cavallo. Ha competenze di base in materia di comportamento, alimentazione, igiene e pronto-soccorso del cavallo, nonché di tecniche di scuderizzazione, grooming, equitazione ed impostazioni a cavallo.

Inquadramento: 1^ e 2^ area CCNL operai agricoli


ALLEGATO 3

Estratto del Protocollo d’intesa allegato al Ccnl operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2007 sulla “tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”

MEZZI MECCANICI
Principali misure di prevenzione

A titolo puramente esemplificativo:

- adozione di cabina o telaio di protezione per trattrici agricole a ruote indicate dalla citata circolare del Ministero del Lavoro n. 49 del 19.5.1981 al fine di evitare o ridurre gli infortuni derivanti dal ribaltamento delle trattrici medesime;

- adeguato addestramento degli addetti all'uso dei singoli mezzi meccanici;

- rispetto dei tempi e delle modalità di manutenzione del mezzo meccanico secondo le specifiche indicazioni della casa costruttrice;

- la pulizia, riparazione, registrazione, ingrassaggio o comunque la manipolazione di parti di macchine non deve essere effettuata quando queste sono in moto. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti dei di-spositivi di sicurezza;

- tutte le parti di collegamento o fissaggio (viti, bulloni, ecc.), gli ingranaggi, le ruote e parti mobili e dentate, i motori e quelle parti che in caso di rottura possono fuoriuscire con violenza, devono essere fornite di adeguate protezioni (schermi, custodie, ecc.);

- le aperture di alimentazione e di scarico delle mac-chine devono essere provviste di idonei ripari (parapetti o griglie, coperture, ecc. - es. trebbiatrici);

- gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto devono essere ben riconoscibili e di facile portata, ma tali da evitare accensioni accidentali;

- i mezzi di sollevamento e trasporto devono essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche con le opportune misure per assicurare la stabilità del mezzo;

- ove consentito dalla caratteristica del mezzo, sedili delle macchine con sospensioni regolabili in grado di ridurre almeno le vibrazioni verticali ed adeguata imbottitura;

- per le macchine azionate da motori elettrici: corretta esecuzione impianto elettrico di terra e perfetta taratura dei fusibili;

- per le macchine ad azionamento oleodinamico, osservanza scrupolosa dei limiti massimi di portata di carico e protezione dei comandi contro l'azionamento accidentale;

- parapetti protettivi dell'altezza di almeno un metro per le piattaforme di sollevamento azionate da pompe idrauliche e per i piani di carico.


STALLE E ALLEVAMENTI

Le stalle e i ricoveri degli animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione o con i dormitori.

Quando le stalle od i ricoveri siano situati sotto i locali predetti, devono avere solai costruiti in modo da impedire il passaggio di gas.


Le aziende devono tenere a disposizione degli addetti alla custodia del bestiame, i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive quali zoonosi batteri-che e virali.


Nelle attività concernenti la distruzione di parassiti animali, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame, devono essere osservate le disposizioni per la difesa delle sostanze.


Oltre alla osservazione delle prescrizioni di legge in materia di stalle e di concimaie, la prevenzione per gli addetti al bestiame deve essere rivolta ad evitare la polverosità deri-vante dal deposito, trasporto e scarico dell'alimentazione secca, i gas da fermentazione degli escrementi animali e quant'altro connesso al microclima dell'ambiente di lavoro (umidità e sbalzi di temperatura).


SILOS, POZZI NERI, CANTINE E AMBIENTI SIMILI

Oltre all'osservazione delle norme di legge in materia, la prevenzione per gli addetti ai lavori che si svolgono negli ambienti indicati in epigrafe, deve essere rivolta ad evitare lo sviluppo di gas tossici prodotti dalla fermentazione organica vegetale o dei rifiuti animali, ma anche da microclima, incendi ed esplo-sioni e quant'altro connesso all'ambiente di lavoro.


L'accesso dei lavoratori nei locali indicati può avvenire soltanto dopo che sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni di respirabilità, ossia assenza di gas tossici.


I lavoratori che esplicano attività in tali ambienti, devono usare le necessarie cautele ed, in particolare, essere forniti di ogni mezzo di protezione (maschere, cinture di sicurezza, tute e scarpe adeguate, ecc.); debbono essere, inoltre, vigilati dall'esterno per tutta la durata del lavoro.

LAVORAZIONI A CIELO APERTO

Oltre a quanto già previsto nell'impiego degli antiparassitari, ove si faccia uso di scale per la potatura, la raccolta prodotti, il carico e scarico di fieno o per altri impieghi, deve trattarsi di scale costruite con materiali adatti alle condizioni di impiego, di dimensioni appropriate; se di legno devono avere i pioli fissati mediante incastro ai montanti, coperti di materiale antisdrucciolevole alle estremità superiori. Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 metri.


ALLEGATO 4

Fac-simile di comunicazione dei fabbisogni occupazionali

alle Commissioni regionali per l’impiego

La sottoscritta Azienda agricola ________________________________________________

con sede in ________________________________________________________________

indirizzo telematico _________________________________________________________

tel n° __________________________________________ fax n° _____________________

codice fiscale ____________________________________ p.iva _____________________

aderente al “disciplinare per il marchio etico-sociale” delle aziende agricole biologiche sottoscritto il ________________________________ da ____________________________

dichiara

1- che nell’anno ____________ assumerà manodopera dipendente per le operazioni colturali sottoelencate con il numero di giornate a fianco di ciascuna indicate:

(op. colt.)

Periodo previsto

Dal …….. al ………..

(giornate n°)

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

2- che per l’attuazione delle operazioni colturali di cui al punto precedente procederà all’assunzione dei lavoratori di cui all’elenco allegato (per ciascun lavoratore indicare generalità, data di nascita, domicilio, codice fiscale). In caso di esigenze aggiuntive sarà presentato un elenco integrativo oppure verrà avanzata richiesta al Centro per l’Impiego competente;

3- che ai lavoratori impiegati saranno applicati i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti;

4- L’impresa si impegna, per gli ospiti impegnati in operazioni agricole, a stipulare una polizza assicurativa anti-infortunistica.

Data Firma

p. l’Aiab ___________________ p. la Uila-Uil ___________________


ALLEGATO 5

Protocollo d’intesa “UILA e AIAB insieme per: far crescere il biologico, creare buona occupazione, proteggere l’ambiente, sottoscritto a Roma l’11 aprile 2007

La UILA è un sindacato laico e riformista che nasce nel 1994 dalla fusione di due settori (agricolo e industria alimentare) della Uil ma affonda le sue radici nelle lotte bracciantili di fine ‘800 e nella costituzione delle prime leghe comunali degli operai agricoli. La Uila persegue una politica di sviluppo sostenibile dell’agricoltura e la realizzazione di un sistema di produzione alimentare che garantisca sicurezza e qualità dei prodotti insieme alla sicurezza e qualità del lavoro.

L’AIAB, nata nel 1988, è la più importante associazione nazionale di promozione dell’agricoltura biologica. È un’associazione “intercategoriale” di promozione sociale che associa produttori agricoli, tecnici, consumatori e associazioni. È presente in 18 Regioni e Province autonome; rappresenta i valori e gli interessi degli associati e, a tal fine, cura i rapporti con le organizzazioni sociali, le istituzioni nazionali e internazionali, promuovendo l’agricoltura biologica come modello di produzione e consumo.

UILA e AIAB riconoscono che l’agricoltura biologica:

- è un modello di sviluppo sostenibile per le campagne italiane, un sistema di coltivazione innovativo che valorizza il sapere contadino, basato sui principi etici di salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali, rispetto dell’ambiente e del benessere animale, tutela della salute dei lavoratori e dei consumatori;

- svolge una duplice funzione di utilità sociale: da un lato offre al mercato derrate alimentari prive di residui chimici, dall’altro agisce in difesa dell’ambiente, in quanto valorizza e protegge la biodiversità e ha un effetto diretto sulla riduzione di emissioni di gas serra;

- in quanto modello di sviluppo sostenibile, non riguarda solo la produzione alimentare ma influisce su tutti i processi e i settori produttivi legati ai prodotti agricoli (tessile, cosmesi, detergenti, vernici, mezzi tecnici);

- promuove il concetto di sovranità alimentare;

- promuove l’agricoltura sociale favorendo l’integrazione nel mondo del lavoro delle categorie svantaggiate;

- promuove i consumi locali e la filiera corta.

Sulla base di ciò UILA e AIAB concordano che

il settore del biologico costituisce un presidio di eccellenza di sviluppo sociale e occupazionale che può divenire un laboratorio per sviluppare un sistema di relazioni sindacali realmente partecipativo.

Per questo intendono avviare una pratica di confronto su temi e problemi del settore che, nel rispetto dell’autonomia delle parti, individui posizioni condivise e progetti comuni che abbiano come obiettivo:

- promuovere lo sviluppo dell’agricoltura biologica per raggiungere entro il 2015 almeno il 20% della superficie agricola italiana coltivato a biologico e il 10 % dei consumi in prodotti biologici;

- promuovere il concetto di lavoro di qualità tra le aziende di produzione biologica e la cultura della legalità, dell’applicazione dei contratti e del rispetto delle leggi sociali del lavoro;

- accrescere l’occupazione nel settore;

- favorire le pari opportunità;

- sviluppare la formazione professionale e la ricerca scientifica.

UILA e AIAB individuano come temi su cui impegnare comunemente le loro organizzazioni:

- Certificazione sociale d’impresa

AIAB e UILA individuano il sistema di certificazione del biologico come strumento da utilizzare anche nella sfera della certificazione sociale d’impresa come grande valore aggiunto in linea con i valori promossi dall’agricoltura biologica e dal movimento sindacale. AIAB e UILA intendono quindi definire congiuntamente un sistema volontario di certificazione aggiuntiva per le aziende agricole biologiche relativo al rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sociali.

- Nuova politica agricola comunitaria sostenibile e basata sul lavoro

Indirizzare i piani di sviluppo rurale verso la promozione del biologico, l’aumento dell’occupazione e il miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali, promuovendo una vera multifunzionalità delle aziende agricole. AIAB e UILA si impegnano a promuovere comuni posizioni da sottoporre ai diversi tavoli regionali.

- Agricoltura sociale

Per agricoltura sociale si intende un sistema di produzione che coinvolge attivamente le fasce deboli della popolazione. Uno dei principi fondamentali dell’agricoltura biologica è di rimettere l’uomo al centro del processo produttivo. AIAB e UILA intendono promuovere l’agricoltura sociale con opportuni strumenti progettuali finalizzati all’inserimento dei lavoratori più deboli.

- Formazione

UILA e AIAB individuano in Agriform il soggetto per veicolare le attività formative delle proprie basi associative e si impegnano nella realizzazione di programmi formativi sui temi oggetti della presente convenzione su tutto il territorio nazionale.

- Ricerca

La UILA condivide motivazioni e finalità del progetto avviato da AIAB per una fondazione per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica e si impegna a coinvolgere la Fondazione Argentina Altobelli come soggetto sostenitore.

Per rafforzare l’informazione dei propri associati.

UILA e AIAB si impegnano, attraverso i rispettivi organi di informazione, a diffondere tra i propri associati la cultura del biologico e del lavoro di qualità e a darsi visibilità reciproca, anche attraverso lo scambio di comunicati stampa.