IL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE
I PRO E I CONTRO???
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che
attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare
le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394,
e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1 che ne
definisce finalita' e ambito di applicazione;
Considerato che l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, definisce di rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che
prevede l'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e
Lagonegrese;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002,
n. 287 e dall'art. 1, comma 13-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000»
e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Basilicata
con la delibera di giunta n. 978 del 4 giugno 2003 ha proposto tra
gli altri i siti di importanza comunitaria aventi i codici IT9210035,
IT9210115, IT9210240, IT9210205, IT9210180, IT9210170, IT9210005,
IT9210143, IT9210110, IT9210195, IT9210200, IT9210045;
Considerato che l'istruttoria svolta dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ha consentito di verificare la
presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici e
storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale meritevoli
di gradi di tutela differenziati;
Considerato che l'art. 8, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, consente che con il provvedimento istitutivo del parco nazionale
siano introdotte misure di salvaguardia anche ad integrazione delle
analoghe misure eventualmente adottate ai sensi dell'art. 6 della
medesima legge;
Considerato che nell'ambito della suddetta istruttoria tecnica sono
stati consultati gli enti locali interessati;
Acquisita l'intesa con la regione Basilicata sull'istituzione del
Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese,
espressa con deliberazione del consiglio regionale n. 552 del
23 dicembre 2002;
Visti gli esiti delle riunioni della Conferenza unificata in sede
tecnica del 5 giugno 2003, del 20 ottobre 2003, del 10 gennaio 2005 e
del 19 gennaio 2006 e, in sede politica, del 15 dicembre 2005 e del
26 gennaio 2006;
Acquisita l'intesa della regione Basilicata, di cui alla delibera
di giunta regionale n. 809 del 5 giugno 2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2006,
che istituisce il Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val
d'Agri-Lagonegrese;
Vista la nota n. 66/17 in data 7 settembre 2006 della Corte dei
conti, con la quale l'organo di controllo non ha ammesso al visto di
registrazione il predetto decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio 2006, osservando, in particolare, la mancanza del parere
favorevole della Conferenza unificata, nonche' l'imperfetto
raggiungimento dell'intesa con la regione Basilicata, in
considerazione della non completa conformita' della citata delibera
della regione Basilicata alla proposta del Ministero proponente.
Ritenuto necessario adeguarsi alle citate osservazioni della Corte
dei conti e pertanto di riacquisire nel procedimento gli atti oggetto
di rilievo da parte dell'organo di controllo;
Acquisita l'intesa con la regione Basilicata sull'istituzione del
Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese,
espressa con deliberazione della propria giunta regionale n. 537 del
17 aprile 2007;
Sentita la Conferenza unificata che, ai sensi dell'art. 77,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in data
20 settembre 2007 ha espresso parere favorevole;
Ritenuto necessario predisporre un nuovo provvedimento che
sostituisca il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito il Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val
d'Agri-Lagonegrese.
2. E' istituito l'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val
d'Agri-Lagonegrese che ha personalita' di diritto pubblico ed e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
3. All'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val
d'Agri-Lagonegrese si applicano le disposizioni di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa
allegata.
4. Il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val
d'Agri-Lagonegrese e' delimitato in via definitiva dalla
perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala
1:50.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte
integrante, e depositata in originale presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia
conforme presso la regione Basilicata e la sede dell'ente Parco
nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese.
5. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, fino all'entrata in vigore del
piano del Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, da adottarsi sentito il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, si applicano direttamente le misure di salvaguardia
riportate nell'allegato A al presente decreto del quale costituisce
parte integrante.
6. La pianta organica dell'ente Parco e' determinata ed approvata
entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo,
osservate le procedure di cui all'art. 6, e seguenti, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Allegato A (previsto dall'art. 1, comma 5) DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO - VAL D'AGRI-LAGONEGRESE Art. 1. Zonizzazione interna 1. L'area del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Vald'Agri-Lagonegrese, cosi' come delimitata nella cartografia allegataal presente decreto, e' suddivisa nelle seguenti zone: zona 1, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico coninesistente o limitato grado di antropizzazione; zona 2, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico eculturale con limitato grado di antropizzazione; zona 3, di rilevante valore paesaggistico, storico e culturalecon elevato grado di antropizzazione. Art. 2. Tutela e promozione 1. Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate: a) la conservazione di specie animali o vegetali, diassociazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarita'paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di processinaturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibriecologici; b) la tutela del paesaggio; c) l'applicazione di metodi di gestione del territorio idonei afavorire una integrazione tra uomo e ambiente mediante ilmantenimento e lo sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastoralitradizionali; d) la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura tradizionale ebiologica attraverso opportune forme di incentivazione per lariconversione delle colture esistenti e di assistenza tecnica alleimprese; e) la conservazione del bosco e la gestione delle risorseforestali attraverso interventi che non modifichino lecaratteristiche fondamentali dell'ecosistema; f) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e diricerca scientifica anche interdisciplinare; g) le attivita' turistiche e ricreative compatibili; h) il supporto e la valorizzazione delle attivita' produttivecompatibili; i) la tutela e la valorizzazione degli usi e costumi, delleconsuetudini e delle attivita' tradizionali delle popolazioniresidenti sul territorio, nonche' delle espressioni culturali propriee caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali; l) il rispetto degli usi civici delle collettivita' locali chesono esercitate secondo le consuetudini locali. Art. 3. Divieti generali 1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionaledell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, le seguentiattivita': a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbodelle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini diricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco e salvo glieventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibriecologici accertati dall'ente Parco ai sensi dell'art. 11, comma 4,legge 6 dicembre 1991, n. 394; per quanto riguarda le specie ittichesi applica la normativa vigente salvo quanto previsto alla successivalettera c); b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, fattesalve le attivita' agro-silvo-pastorali, nonche' la raccolta difunghi, tartufi e degli altri prodotti del bosco nel rispetto dellevigenti normative e degli usi civici; c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specievegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona; d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico epaleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca edi studio previa autorizzazione dell'ente Parco; e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e didiscariche, nonche' l'asportazione di minerali, fatte salve lerispettive attivita' gia' in atto, esclusivamente finalizzate alripristino ambientale dei siti, previa autorizzazione dell'enteParco; f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi,qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fattosalvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge11 febbraio 1992, n. 157; g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopoed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneoautorizzato; h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita'secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplinadel volo e dall'ente Parco per quanto attiene alle necessita' ditutela delle aree di cui all'art. 1; i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,provinciali, comunali, vicinali gravate da servitu' e fatta eccezioneper i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delleattivita' agro-silvo-pastorali; l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo direcinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delleabitazioni e degli impianti tecnologici, di quelle accessorie alleattivita' agro-silvo-pastorali, purche' realizzate utilizzandotipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporaneea protezione delle attivita' zootecniche; m) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori deicentri urbani, non autorizzate dall'ente Parco; n) l'attivita' di estrazione e di ricerca di idrocarburiliquidi e relative infrastrutture tecnologiche; o) la realizzazione di opere che comportino la modifica delregime delle acque, fatte salve quelle necessarie alla sicurezzadelle popolazioni e le opere minori legate all'esercizio delleattivita' agro-silvo-pastorali tradizionali che comunque non incidonosugli alvei naturali. 2. In riferimento alla lettera n) del comma 1 e' fatta salva larealizzazione di opere e l'esercizio delle attivita' connesse chehanno gia' ottenuto il giudizio positivo di compatibilita' ambientaleai sensi della vigente normativa in materia di valutazione di impattoambientale, nonche' quelle relative agli interventi per i quali alladata di approvazione della proposta di intesa da parte del consiglioregionale siano state avviate le procedure di valutazione di impattoambientale. Art. 4. Divieti in zona 1 1. Nelle aree di zona 1 di cui all'art. 1 vigono in particolare iseguenti ulteriori divieti: a) l'uso dei fitofarmaci; b) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio didestinazione d'uso di quelli esistenti, fatte salve le strutture diservizio agli impianti turistici e sportivi esistenti, e fatte salve,altresi', le previsioni dei piani paesistici di ambito laddovevigenti e/o in fase di approvazione; c) le utilizzazioni boschive non previste nei piani diassestamento forestale approvati dall'ente Parco, fatti salvi gliinterventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventifitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturaliritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi; d) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore; e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove operedi mobilita', ad eccezione di quelle di servizio per le attivita'agro-silvo-pastorali; f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari diqualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativadel parco e della segnaletica esistente, purche' conforme a quelladel C.A.I.; g) le opere tecnologiche ad eccezione degli impianti diapprovvigionamento idrico e di depurazione di modesta entita' edantincendio, previa autorizzazione dell'ente Parco. Art. 5. Divieti in zona 2 1. Nelle aree di zona 2 di cui all'art. 1 vigono oltre ai divietigenerali di cui all'art. 3 i seguenti divieti: a) la circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri adeccezione delle attivita' di sorveglianza e di soccorso; b) le utilizzazioni boschive su territori di proprieta'demaniale non previste nei piani di assestamento forestale gia'vigenti e/o in fase di approvazione o approvati dall'ente Parco,fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi,gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventiselvicolturali ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardiadei boschi; nonche' i progetti e le istanze di taglio, redatti aisensi della legge della regione Basilicata 10 novembre 1998, n. 42, edella D.G.R. n. 956/2000 art. 1, comma 2, per i quali leamministrazioni comunali hanno gia' avviato le procedureamministrative fino alla data di entrata in vigore del presentedecreto. Art. 6. Regime autorizzativo generale 1. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e delleloro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'areadel Parco, deve essere preceduta da intesa con l'ente Parco. 2. Le utilizzazioni boschive su territori ricadenti all'internodel perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Vald'Agri-Lagonegrese vengono autorizzate dall'autorita' competenteterritorialmente, secondo le normative nazionali e regionali vigentiin materia. Art. 7. Regime autorizzativo in zona 1 1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono sottoposti adautorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi: a) le opere tecnologiche, fatte salve le competenze delMinistero delle comunicazioni; b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo edi ristrutturazione edilizia cosi' come definiti dall'art. 31, primocomma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457; c) i piani di assestamento forestale. 2. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi dimanutenzione ordinaria e straordinaria cosi' come definiti dall'art.31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457,dandone comunicazione all'organismo di gestione. Art. 8. Regime autorizzativo in zona 2 1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 5 sono sottoposti adautorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi: a) opere che comportino modificazione del regime delle acque alfine della sicurezza delle popolazioni; b) opere tecnologiche quali elettrodotti con esclusione delleopere necessarie alla elettrificazione rurale, gasdotti conesclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusionedelle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori; c) realizzazione di' piste ed impianti per lo sci di fondo; d) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di nuove operedi mobilita'; e) interventi di restauro e di risanamento conservativo e diristrutturazione edilizia, cosi' come definiti dalle lettere c) e d)del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi dimanutenzione ordinaria e straordinaria, cosi' come definiti dallelettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della suddetta legge5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione. 3. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorioche siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delpresente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettonoall'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata invigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivoart. 10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazionedettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione delluogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso dimancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente digestione provvedera' ad ordinare in via cautelativa la sospensionedei lavori. Art. 9. Regime autorizzativo in zona 3 1. Nelle aree di zona 3 di cui all'art. 1 sono fatte salve leprevisioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, in corso diadozione, di programmazione, e comunque entro il 31 dicembre 2007. Art. 10. Modalita' di richiesta delle autorizzazioni 1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'enteParco, per quanto disposto agli articoli 6, 7, 8 e 9 e' subordinatoal rispetto da parte del richiedente delle seguenti condizioni: a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodottedovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, ipareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli entiistituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiestodalla normativa vigente; b) l'autorizzazione e' rilasciata per le opere non ricadenti inzona 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazionerichiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potra' essereprorogato di ulteriori trenta giorni per necessita' di istruttoria;decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata. 2. Le autorizzazioni dell'ente Parco relative agli strumenti dipianificazione e agli interventi soggetti rispettivamente aconferenza di pianificazione e conferenza di localizzazione erelativi accordi di cui agli articoli 25, 26, 27, 28 della legge11 agosto 1999, n. 23, sono rese nelle medesime sedi dalrappresentante dell'ente Parco convocato a norma delle suddetteprocedure. Art. 11. Norma transitoria 1. Nelle more dell'entrata a regime dell'ente Parco, i pareri peri progetti e gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 6,7 e 8 sono ricompresi nelle rispettive procedure autorizzativeespletate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f), del decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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